Pro-memoria per chi non paga una multa

Quando si commette una violazione al Codice della Strada, la multa è l’inizio di un complesso procedimento sanzionatorio che in estrema sintesi, l’Ufficio studi della CGIA può essere riassumere come segue.

Entro 5 giorni dal ricevimento della contravvenzione è possibile pagare la sanzione nella misura minima, usufruendo di uno sconto del 30 per cento. Decorso tale termine e sino al 60° giorno successivo, la sanzione è dovuta in misura piena (senza sconti).

In caso di mancato pagamento, presso la residenza del proprietario del veicolo verrà notificato un “verbale” contro il quale è possibile ricorrere al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni o al Prefetto entro 60 giorni.

Se si continua a non pagare, si riceverà una cartella di pagamento (nell’ipotesi in cui l’ente locale si avvale  del concessionario della riscossione, ad esempio, l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione). Decorsi 60 giorni dalla notifica di quest’ultima, persistendo la morosità, l’ente della riscossione attiverà le procedure cautelari ed esecutive.  Nel caso di debiti fino a 1.000 euro, prima di procedere, il concessionario dovrà inviare al contribuente per posta ordinaria un’ulteriore comunicazione di sollecito.

Tra le procedure cautelari, vi può essere il fermo amministrativo dei veicoli intestati al debitore. Prima di procedere, anche in questo caso il contribuente riceverà una comunicazione di preavviso con la quale viene invitato a mettersi in regola.

Infine, vengono attuate le procedure esecutive vere e proprie che in questi casi consistono nel pignoramento di somme del contribuente presso terzi, ad esempio dal conto corrente o dallo stipendio.

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